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4. La contestata delibera del 31 ottobre 1865

In questo ultimo paragrafo, al vaglio dei lettori più interessati e pazienti, si sottopone il testo integrale della delibera del Consiglio Comunale del 31 ottobre 1865, la di cui rifiutata lettura da parte del Sindaco Sturni in apertura di seduta del 1° novembre 1865 ha suscitato la viva contestazione dei due Consiglieri Bari e Cirillo.
Lo scopo principale è quello di offrire la possibilità di giudicare personalmente il testo del provvedimento, che ha spinto i due citati Consiglieri a meditare addirittura una vendetta politica nei confronti del sindaco Sturni, ma con le inevitabili conseguenze negative per la stabilità politica e amministrativa del paese.

* * *

Il lettore mi perdonerà se, lasciando andare il mio spirito poetico mi permetto di parafrasare contestualmente alcuni noti versi omerici:

"Cantami, o Noja,
dei Consiglieri Bari e Cirillo,
l'ira funesta
che infiniti lutti addusse
ai limoneti nojani!".

«MUNICIPIO DI NOICÀTTARO
CONSIGLIO COMUNALE
Tornata del 31 ottobre 1865

Presidenza del sig. sindaco STURNI Vito.
L'anno milleottocentosessantacinque il dì trentuno ottobre in Noicàttaro e nella sala del Consiglio.
Riunito il Consiglio giusto invito in iscritto [recapitato a domicilio]il dì trenta spirante [mese], all'appello nominale 'anno (hanno) risposto i signori Consiglieri Pende Nicola, Demattia Francesco, Giardinelli d. Giuseppe, Lisco Michele, Positano Giuseppe, Sturni Nicola, Divella Giov. Michele, Contessa filippo, oltre al il Sindaco Presidente Sturni vito, e con l'assistenza del Segretario Municipale Vitantonio Chiantera.
La presente convocazione trovasi autorizzata dal sig. Prefetto della Provincia con Decreto [del] 26 ottobre corrente mese con Nota n. 20430 - 4318. Il Sindaco 'a proposto (fatto presente) che Nicola Pende con ricorso del 9 settembre 1865 sostenea che egli era stato escluso dal Consiglierato perché, nel sorteggio (da farsi per Legge per la sostituzione di un quinto dei Consiglieri prossimi scadere) fatto a (=il) 26 maggio 1865 si era sorteggiato numero quattro Consiglieri invece se ne dovevano sorteggiare tre attesoché, il quarto Consigliere era già scaduto per effetto di decesso cioè Mastrogiacomo D.Giacomo: che quindi nei comizi elettorali amministrativi del 30 luglio ultimo doveansi eleggere soli quattro Consiglieri e non cinque e ciò per l'Art. 13 della legge Comunale del 20 marzo 1865 alinea (=capoverso) ultimo. Da ciò risulterebbe (= si verificherebbe) la doppia conseguenza che l'ultimo abbia a rimanere in Ufficio (=carica) e l'ultimo eletto debba escludersi.
Ora il reclamante Pende è l'ultimo sorteggiato e come tale 'a il diritto di rimanere in Ufficio. Questo ricorso fu presentato al sig. Sindaco il quale ai 12 settembre lo inviava al sig. Prefetto della Provincia a cui era diretto.
Il sig. Prefetto rispondea che i ricorsi contro le operazioni elettorali debbono presentarsi al Consiglio Comunale per trasmettersi al Consiglio Provinciale respingendo da ultimo il richiamo del sig.
Pende per sottoporsi al Consiglio.. Salvo, però, se sia ancora il tempo utile a prendersi in considerazione. (Il Sindaco raccomanda al Segretario che tanto il ricorso del sig. Pende quanto la nota del sig. Prefetto della Provincia s'inseriscano al Protocollo. Documenti non reperiti.
A (=il) 2 ottobre spirante sotto (= con nota) n. 806 il Sindaco dimandava al sig. Prefetto della Provincia l'autorizzazione ad un convocazione straordinaria del Consiglio Comunale per trattarsi cinque diversi oggetti, tra cui il reclamo del sig. Pende.
Il Prefetto della Provincia rescriveva che: « essendo prossima l'apertura della sessione Ordinaria di autunno» non trovava conveniente accordare la chiesta autorizzazione potendosi in detta Sessione Ordinaria discutere gli oggetti (=argomenti) designati nella dimanda del Sindaco(anche questa nota s'inserisca al protocollo. Non reperita. In ottobre 1865 (senza indicarsi la data) il sig. Pende riepilogando le sue ragioni nel ricorso suesposto insisteva perché fosse discusso dal Consiglio Comunale e tale ricorso era indiritto (=indirizzati) al Sindaco il quale il 25 ottobre con nota n. 835 ripeteva al domanda di una convocazione straordinaria e il sig. Prefetto la veniva accordando il 26 ottobre con Nota n. 2043 - 4318 ( anche questi due documenti da riportare nel protocollo).
Non reperiti. Ora l'autorizzazione dianzi detta perveniva al Sindaco richiedente precisamente ieri 30 dello spirante mese, perciò, ieri medesimo si faceva invito ai Consiglieri di favorire alla presente convocazione. Poscia dopo aver letti entrambi i ricorsi del sig. Pende 'a invitato il Consiglio a deliberare.
Il Consigliere Giuseppe Positano chiedendo la parola 'a domandato pregiudizialmente se trovandosi il Consesso in numero di 19 per la morte del sig. Mastrogiacomo, voglia il Consiglio deliberare in grazia (= a causa ) dell'urgenza che presenta la quistione, quella cioè se riputandosi il Consigliere Pende Consigliere di diritto debba dimani 1° novembre intervenire in Consiglio per dover continuare ad essere Consigliere ovvero essere sostituito dal quinto Consigliere eletto che egli (=Pende) sostiene illegalmente eletto.
E poiché la quistione non potrebbe presentarsi (=discutersi) ad una seconda convocazione straordinaria perché, non vi è, affatto il tempo utile, e perciò dovendosi risolversi, non potrebbe, così 'a invitato il Consiglio, se stante l'urgenza, voglia deliberarvi siffatta mozione troverebbe appoggio nel numero de' votanti di tutte le deliberazioni di questo Consiglio qualora potesse risultare che fosse unanime il deliberato del Consiglio nel qual caso il numero di nove (Consiglieri presenti) constituirebbe la manifestazione di una maggioranza anche a supporsi che intervenendo quasi tutto il resto dei Consiglio potessero i rimanenti Consiglieri (=gli assenti) deliberare in senso contrario.'A aggiunto, poi, il Positano che il Consiglio è legalmente constituito col numero di nove perché, essendo morto il Mastrogiacomo, ed essendo notoriamente infermo.il sig. Di Rienzi, il Consiglio di fatto non si compone che di numero 18 e la metà di essi sono appunto i nove presenti renderebbe legale la riunione.
Ad ogni modo, Egli invita a deliberare sul "Se creda, o no deliberare sull'oggetto, di cui è invito straordinario" (Convocazione straordinaria).

Il Consiglio
Ad unanimità delibera

Procedersi col numero di nove alla discussione del reclamo del sig. Pende, e tanto più che il Consiglio 'a verificato che la nota del sig. Prefetto con cui si autorizza la convocazione straordinaria per l'oggetto in esame, è in data 26 corrente mese , mentre che è qui pervenuta il mattino di ieri 30 corrente ignorando il Consiglio come ciò sia avvenuto.
Quindi, il Sindaco, dopo aver dato lettura de' ricorso del sig. Pende 'a invitato il Consiglio "Se voglia prendere in considerazione i reclami in parola".
Dopo varie discussioni 'a il seguente: (=quanto segue)

Il FATTO

  1. Il Consiglio di Noicàttaro procedè al sorteggio del quinto de' Consiglieri a[= il] 26 maggio 1865.
  2. Fin dal 18 agosto 1864 si era morto il Consigliere Mastrogiacomo don. Giacomo, uno dé sorteggiabili, perché di nomina del 1861.
  3. Il Consiglio non tenendo presente che per la morte del sig.Mastrogiacomo dovea sorteggiarne tre ne sorteggiò invece quattro.
  4. In esito di che adempiendo alle formole che precedono la votazione del quinto dé Consiglieri [Il Consiglio] manifestò per avvisi [ = dichiarazioni di voto] di procedersi alla elezione di cinque [Consiglieri].
  5. A [= il ] 9 settembre 1865 il sig. Pende reclamò nel modo serguente (s'inserisca il ricorso). [non reperito].
    E non vedendo riunito il Consiglio fino al giorno[-] ottobre (senza data) il Pende produsse altro reclamo del tenor seguente, che diresse al Sindaco (s'inserisca il secondo ricorso) [non reperito].
    Il Sindaco così ebbe l'autorizzazione della convocazione straordinaria all'oggetto a [ 0 il] 26 ottobre pervenuta il 30 corrente [mese].

Premesso tutto ciò il consiglio 'a fatto le seguenti questioni [ = considerazioni]:

  1. È valido il reclamo del Consigliere Pende per la formola e pel tempo in cui lo produsse?
  2. Devesi, o no ammettere quanto al Dritto [Diritto] secondo le Leggi vigenti?

Sul 1° [punto]

Il Consiglio 'a considerato che l'Art.75 della Legge 20 marzo 1865 N°2248 alligato A prescrive di sporgere per le operazioni elettorali ricorso al Consiglio Comunale;

Che i Consigli Comunali giusta l'Art.35 del Regolamento sulla detta Legge debbono accettare ricorsi, e deliberarvi ancorché, su questioni non proposte all'Ufficio Elettorale;

Che il detto Art.75 della Legge non prescrive alcun tempo per la produzione di simili ricorsi e che il ricorso del sig.Pende è stato prodotto sin dal 9 settembre epoca assai anteriore alla immissione in possesso dé Consiglieri eletti quindi, dichiara ad unanimità
Di esser valido il ricorso del sig. Pende e per la formula e pel tempo.

Sul 2° [punto]

'A considerato che l'esame di questa quistione la quale, in apparenza sembra come se fosse personale in sostanza merita tutta l'attenzione per le conseguenze che potrebbero derivarne per gli atti deliberativi del Consiglio.
È risaputo che l'intervento di un Consigliere illegale [=non legalmente in carica] rende nullo l'atto, che il Consiglio prende.
Ora se Pende non conservasse il Dritto di Consigliere [il Diritto] dovrebbe averlo il quinto eletto e viceversa. Non essendovi, quindi, una verità legale è necessario che vi sia.
Il Consiglio, quindi, considerando che l'art.203 della Legge Comunale prescrive che il quinto [dei Consiglieri in carica] da estrearsi dovrà comprendere i Consiglieri che per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio il che importa che [il Consiglio] avrebbe dovuto ritenere il sig. Mastrogiacomo defunto, come uno de' sorteggiati.
'A considerato inoltre, che in virtù degli Art. 99 e 100 del regolamento, anche se si verificassero vacanze [=assenze] al momento della elezione si deducono dal numero de' Consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti e la estrazione di questi si ritiene come non avvenuta il che importa che il Pende che fu l'ultimo sorteggiato e che non doveva sorteggiato e che non doveva sorteggiarsi per la morte di Mastrogiacomo, si avrà come non estratto e la sua estrazione come non avvenuta.
Per tutte siffatte considerazioni

il Consiglio
ad unanimità delibera

Di accogliere come accoglie di fatto il reclamo del sig. Pende ed al tempo stesso dichiara il medesimo fondato e appoggiato [=conforme] alla Legge; per lo che ritiene di dover Egli conservare il posto di Consigliere e di non aversi [=ritenersi] come non eletto il Consigliere che nella elezione prese il quinto posto.
Il Consiglio da ultimo incarica il Sindaco di far sommario rapporto alla Prefettura della Provincia in giornata della presa [=adottata] deliberazione per ben regolarsi nella esecuzione degli incombenti di sua spettanza tanto rimpetto [=in riferimento] alla formula ed al Dritto della presente deliberazione, quanto intorno al modo di veder risoluta legalmente la presente quistione.
Dopo di che letto ed approvato il presente processo verbale si è sciolta l'adunanza.
Firmato:

VITO STURNI - Sindaco
L'Assessore Anziano (firma illeggibile)
Il Segretario - VITO ANTONIO CHIANTERA»
[5]

 

 


[5] L'Art. 203 della Legge 2248/1865, allegato A, così recita: «I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rileggibili.
Dopo l'elezione generale, la scadenza dei primi quattro è determinata dalla sorte.
Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno. In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità. Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione. Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo». L'Art.204 così precisa: «Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri».