4. La contestata delibera del 31 ottobre
1865
In questo ultimo paragrafo, al vaglio dei lettori più interessati
e pazienti, si sottopone il testo integrale della delibera del Consiglio
Comunale del 31 ottobre 1865, la di cui rifiutata lettura da parte
del Sindaco Sturni in apertura di seduta del 1° novembre 1865 ha suscitato
la viva contestazione dei due Consiglieri Bari e Cirillo.
Lo scopo principale è quello di offrire la possibilità di giudicare
personalmente il testo del provvedimento, che ha spinto i due citati
Consiglieri a meditare addirittura una vendetta politica nei confronti
del sindaco Sturni, ma con le inevitabili conseguenze negative per
la stabilità politica e amministrativa del paese.
* * *
Il lettore mi perdonerà se, lasciando andare il mio spirito poetico
mi permetto di parafrasare contestualmente alcuni noti versi omerici:
"Cantami, o Noja,
dei Consiglieri Bari e Cirillo,
l'ira funesta
che infiniti lutti addusse
ai limoneti nojani!".
«MUNICIPIO DI NOICÀTTARO
CONSIGLIO COMUNALE
Tornata del 31 ottobre 1865
Presidenza del sig. sindaco STURNI Vito.
L'anno milleottocentosessantacinque il dì trentuno ottobre in Noicàttaro
e nella sala del Consiglio.
Riunito il Consiglio giusto invito in iscritto [recapitato a domicilio]il
dì trenta spirante [mese], all'appello nominale 'anno (hanno) risposto
i signori Consiglieri Pende Nicola, Demattia Francesco, Giardinelli
d. Giuseppe, Lisco Michele, Positano Giuseppe, Sturni Nicola, Divella
Giov. Michele, Contessa filippo, oltre al il Sindaco Presidente Sturni
vito, e con l'assistenza del Segretario Municipale Vitantonio Chiantera.
La presente convocazione trovasi autorizzata dal sig. Prefetto della
Provincia con Decreto [del] 26 ottobre corrente mese con Nota n. 20430
- 4318. Il Sindaco 'a proposto (fatto presente) che Nicola Pende con
ricorso del 9 settembre 1865 sostenea che egli era stato escluso dal
Consiglierato perché, nel sorteggio (da farsi per Legge per la sostituzione
di un quinto dei Consiglieri prossimi scadere) fatto a (=il) 26 maggio
1865 si era sorteggiato numero quattro Consiglieri invece se ne dovevano
sorteggiare tre attesoché, il quarto Consigliere era già scaduto per
effetto di decesso cioè Mastrogiacomo D.Giacomo: che quindi nei comizi
elettorali amministrativi del 30 luglio ultimo doveansi eleggere soli
quattro Consiglieri e non cinque e ciò per l'Art. 13 della legge Comunale
del 20 marzo 1865 alinea (=capoverso) ultimo. Da ciò risulterebbe
(= si verificherebbe) la doppia conseguenza che l'ultimo abbia a rimanere
in Ufficio (=carica) e l'ultimo eletto debba escludersi.
Ora il reclamante Pende è l'ultimo sorteggiato e come tale 'a il diritto
di rimanere in Ufficio. Questo ricorso fu presentato al sig. Sindaco
il quale ai 12 settembre lo inviava al sig. Prefetto della Provincia
a cui era diretto.
Il sig. Prefetto rispondea che i ricorsi contro le operazioni elettorali
debbono presentarsi al Consiglio Comunale per trasmettersi al Consiglio
Provinciale respingendo da ultimo il richiamo del sig.
Pende per sottoporsi al Consiglio.. Salvo, però, se sia ancora il
tempo utile a prendersi in considerazione. (Il Sindaco raccomanda
al Segretario che tanto il ricorso del sig. Pende quanto la nota del
sig. Prefetto della Provincia s'inseriscano al Protocollo. Documenti
non reperiti.
A (=il) 2 ottobre spirante sotto (= con nota) n. 806 il Sindaco dimandava
al sig. Prefetto della Provincia l'autorizzazione ad un convocazione
straordinaria del Consiglio Comunale per trattarsi cinque diversi
oggetti, tra cui il reclamo del sig. Pende.
Il Prefetto della Provincia rescriveva che: « essendo prossima
l'apertura della sessione Ordinaria di autunno» non trovava
conveniente accordare la chiesta autorizzazione potendosi in detta
Sessione Ordinaria discutere gli oggetti (=argomenti) designati nella
dimanda del Sindaco(anche questa nota s'inserisca al protocollo. Non
reperita. In ottobre 1865 (senza indicarsi la data) il sig. Pende
riepilogando le sue ragioni nel ricorso suesposto insisteva perché
fosse discusso dal Consiglio Comunale e tale ricorso era indiritto
(=indirizzati) al Sindaco il quale il 25 ottobre con nota n. 835 ripeteva
al domanda di una convocazione straordinaria e il sig. Prefetto la
veniva accordando il 26 ottobre con Nota n. 2043 - 4318 ( anche questi
due documenti da riportare nel protocollo).
Non reperiti. Ora l'autorizzazione dianzi detta perveniva al Sindaco
richiedente precisamente ieri 30 dello spirante mese, perciò, ieri
medesimo si faceva invito ai Consiglieri di favorire alla presente
convocazione. Poscia dopo aver letti entrambi i ricorsi del sig. Pende
'a invitato il Consiglio a deliberare.
Il Consigliere Giuseppe Positano chiedendo la parola 'a domandato
pregiudizialmente se trovandosi il Consesso in numero di 19 per la
morte del sig. Mastrogiacomo, voglia il Consiglio deliberare in grazia
(= a causa ) dell'urgenza che presenta la quistione, quella cioè se
riputandosi il Consigliere Pende Consigliere di diritto debba dimani
1° novembre intervenire in Consiglio per dover continuare ad essere
Consigliere ovvero essere sostituito dal quinto Consigliere eletto
che egli (=Pende) sostiene illegalmente eletto.
E poiché la quistione non potrebbe presentarsi (=discutersi) ad una
seconda convocazione straordinaria perché, non vi è, affatto il tempo
utile, e perciò dovendosi risolversi, non potrebbe, così 'a invitato
il Consiglio, se stante l'urgenza, voglia deliberarvi siffatta mozione
troverebbe appoggio nel numero de' votanti di tutte le deliberazioni
di questo Consiglio qualora potesse risultare che fosse unanime il
deliberato del Consiglio nel qual caso il numero di nove (Consiglieri
presenti) constituirebbe la manifestazione di una maggioranza anche
a supporsi che intervenendo quasi tutto il resto dei Consiglio potessero
i rimanenti Consiglieri (=gli assenti) deliberare in senso contrario.'A
aggiunto, poi, il Positano che il Consiglio è legalmente constituito
col numero di nove perché, essendo morto il Mastrogiacomo, ed essendo
notoriamente infermo.il sig. Di Rienzi, il Consiglio di fatto non
si compone che di numero 18 e la metà di essi sono appunto i nove
presenti renderebbe legale la riunione.
Ad ogni modo, Egli invita a deliberare sul "Se creda, o no deliberare
sull'oggetto, di cui è invito straordinario" (Convocazione straordinaria).
Il Consiglio
Ad unanimità delibera
Procedersi col numero di nove alla discussione del reclamo del sig.
Pende, e tanto più che il Consiglio 'a verificato che la nota del
sig. Prefetto con cui si autorizza la convocazione straordinaria per
l'oggetto in esame, è in data 26 corrente mese , mentre che è qui
pervenuta il mattino di ieri 30 corrente ignorando il Consiglio come
ciò sia avvenuto.
Quindi, il Sindaco, dopo aver dato lettura de' ricorso del sig. Pende
'a invitato il Consiglio "Se voglia prendere in considerazione i reclami
in parola".
Dopo varie discussioni 'a il seguente: (=quanto segue)
Il FATTO
Sul 1° [punto]
Il Consiglio 'a considerato che l'Art.75 della Legge 20 marzo 1865
N°2248 alligato A prescrive di sporgere per le operazioni elettorali
ricorso al Consiglio Comunale;
Che i Consigli Comunali giusta l'Art.35 del Regolamento sulla detta
Legge debbono accettare ricorsi, e deliberarvi ancorché, su
questioni non proposte all'Ufficio Elettorale;
Che il detto Art.75 della Legge non prescrive alcun tempo per la
produzione di simili ricorsi e che il ricorso del sig.Pende è
stato prodotto sin dal 9 settembre epoca assai anteriore alla immissione
in possesso dé Consiglieri eletti quindi, dichiara ad unanimità
Di esser valido il ricorso del sig. Pende e per la formula e pel tempo.
Sul 2° [punto]
'A considerato che l'esame di questa quistione la quale, in apparenza
sembra come se fosse personale in sostanza merita tutta l'attenzione
per le conseguenze che potrebbero derivarne per gli atti deliberativi
del Consiglio.
È risaputo che l'intervento di un Consigliere illegale [=non
legalmente in carica] rende nullo l'atto, che il Consiglio prende.
Ora se Pende non conservasse il Dritto di Consigliere [il Diritto]
dovrebbe averlo il quinto eletto e viceversa. Non essendovi, quindi,
una verità legale è necessario che vi sia.
Il Consiglio, quindi, considerando che l'art.203 della Legge Comunale
prescrive che il quinto [dei Consiglieri in carica] da estrearsi dovrà
comprendere i Consiglieri che per qualsiasi ragione avranno cessato
di appartenere al Consiglio il che importa che [il Consiglio] avrebbe
dovuto ritenere il sig. Mastrogiacomo defunto, come uno de' sorteggiati.
'A considerato inoltre, che in virtù degli Art. 99 e 100 del
regolamento, anche se si verificassero vacanze [=assenze] al momento
della elezione si deducono dal numero de' Consiglieri da rinnovarsi
gli ultimi estratti e la estrazione di questi si ritiene come non
avvenuta il che importa che il Pende che fu l'ultimo sorteggiato
e che non doveva sorteggiato e che non doveva sorteggiarsi per la
morte di Mastrogiacomo, si avrà come non estratto e la sua
estrazione come non avvenuta.
Per tutte siffatte considerazioni
il Consiglio
ad unanimità delibera
Di accogliere come accoglie di fatto il reclamo del sig. Pende ed
al tempo stesso dichiara il medesimo fondato e appoggiato [=conforme]
alla Legge; per lo che ritiene di dover Egli conservare il posto di
Consigliere e di non aversi [=ritenersi] come non eletto il Consigliere
che nella elezione prese il quinto posto.
Il Consiglio da ultimo incarica il Sindaco di far sommario rapporto
alla Prefettura della Provincia in giornata della presa [=adottata]
deliberazione per ben regolarsi nella esecuzione degli incombenti
di sua spettanza tanto rimpetto [=in riferimento] alla formula ed
al Dritto della presente deliberazione, quanto intorno al modo di
veder risoluta legalmente la presente quistione.
Dopo di che letto ed approvato il presente processo verbale si è
sciolta l'adunanza.
Firmato:
VITO STURNI - Sindaco
L'Assessore Anziano (firma illeggibile)
Il Segretario - VITO ANTONIO CHIANTERA»
[5]
[5] L'Art.
203 della Legge 2248/1865, allegato A, così recita: «I
Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto
ogni anno, e sono sempre rileggibili.
Dopo l'elezione generale, la scadenza dei primi quattro è determinata
dalla sorte.
Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della
giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno.
In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.
Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte
della giunta e della deputazione. Saranno estratti a sorte i consiglieri
che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di
appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto
da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo».
L'Art.204 così precisa: «Non vi è luogo a surrogazione
straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso
in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi
membri».