2. L' atto notarile del 952 d. C., dove per
la prima volta compare il toponimo Noa
Questo vecchio documento notarile, raccolto nel Codice Diplomatico
Barese 11, è la prima tappa importante per la conoscenza reale dell'antico
abitato di Noicàttaro [12]
, la prima testimonianza scritta della sua originaria denominazione.
Mi piace riportarlo per intero nella versione latina fatta da G. B.
NITTO DE Rossi - F. NITTI di Vito dall'originale pergamena in scrittura
longobarda, cui segue, per una migliore comprensione del testo, una
fedele traduzione in italiano, per i suoi peculiari riferimenti al
paesaggio agrario nojano dell'epoca e al tipo di organizzazione della
proprietà rurale.
Lo schema è quello classico di un atto di vendita. Nell'atto, rogato
a Bari per mano del notaio e suddiacono Girolamo, si parla di un certo
Cinnamo di Noa, il quale vende al signor Grusafo di Bari, figlio del
chierico Leocaro, dei beni stabili in territorio noano.
Il testo latino:
«In nomine domini nostri iesu christi quadragesimo anno imperii
domini Costantino. et octabo anno regnante cum eo domino Romano f.
eius sanctissimis imperatoribus nostris mense iunio. undecima indictio
Ideoque ego Cinnamo f. qd. (manca) qui sum natibo que sum de loco
Noa, propinquo loco Lamule. dum mihi congruum est vona etenim mea
voluntate vendere atque de presente. ante presentia Siphandi imperiali
spatharii kandidati. et iudice. Vel de alios subscriptos nobiliores
homines per hanc cartam venditione venundavo quidem tibi. Grusafi
f. Leocari clerici. qui est de civitate Vari. hoc est omnia sortione
mea. de rebus quamtam haveo in iamdicto loco Noa. et in pertinentiis
de ipso loco. sine una vinea . et una curte quod nemine venundedit.
nam alia omnia rebus quem mihi est pertinentem. ex predicto genitorem
meum. Vel de dicto genitorem meum. vel de successione parentorum.
aut de emptione seu donatione aut undecumque vel quomocumque vel per
qualiscumque ratione. haveo rebus in predicto loco Noa. et in pertinentiis
de ipso loco. idest curtis. vinealis. ortalis. territoriis acquis
cisternis. puteis lacora. campis silvis. Olivetis pomis arvoribus
fructiferis adque infructiferis. cultum incultisque cum inferius superiusque
suis. et cum viis. et anditis suis et cum diversis finibus suis. et
cum omnia infro se havente, illos tivi benundedi. unde nec mihi nec
cuilivet alteri. neque morgincaput uxori mee nihil reservabi. sed
tibi qs. nominato Grusafi.illos in integrum venundedit tibi possidendum.
pro quibus confirmandam hanc mea venditionem nunc a presentis recepi
a te nominato emptori meo exinde finitum pretium auro constantinos
solidos tres. In ea videlicet ratione. un amodo et semper tu qs emptor.
et tuis heredibus iamdicta mea venditio havere. et securo nomine possidere
baleatis. adque faciatis exinde omnia quod volueritis. sine cuíuscumque
hominum contradictione. de quibus repromitto ego qs Cinnamo. et meos
obligo heredes. tibi qs. Grusafi. et ad tuis heredíbus supradicta
nostra venditio ab [om]nibus hominibus inantistare. et defendere.
quod si nos vobis non defensaverimus. aut si nos ipsis per quolivet
ingenium retornare quesierimus; ante omnia questio nostra. Modis omnibus
adversus vos vacua sit. et dup!um supradictum pretium nos vobis componamus.
et quod ista nostra venditio. aput vos remelioratam paruerit omia
subestimatione pretii vobis restituamus et predicta nostra [venditio]
in antea per invitis nos vobis defensemus Super hoc autem. wadia tibi
nominato emptori meodedi. et mediatorem tibi posuit Boni germanus
meus. qui est natibo de predicto loco Noa. ea vero ratione; ut ego.
et meos heredes. defensemus tibi. et ad tuis heredibus. integra supradicta
nostra venditio per nominatiba. da Rigale uxore mea. et da íllis in
cuius mundium pertinet. si aliquid vobis exinde tollere. aut havere
etquerere quesierit. per suum morgincaput. quam et da omnes homines
qui vobiscum exinde causare. aut contendere voluerint. et si nos vobis
non defensaverimus qualiter iamdiximus. decem constantinos solidos
pena vobis componere obligamus et in antea per invitis nos bobís defendere
placitamus. unde ipse mediator vester tribuit vobis licentiam se pignerandum
per vobi. et alia sua legitima pignera. et hec carta venditionis in
superdicta ratione omni tempore sit firma. quam te Hieronimus subdiaconus
et nonotarius taliter scribere rogavi intus in civitate Vari. ego
qs. Siphandus ímperialis spatharius et iudex. signum manu Basili imperiali
spathario kandidato et demestico (sic). ego Leo teste sum».
La traduzione italiana:
«In nome di Nostro Signore Gesù Cristo: nel quarantesimo anno di impero
di Costantino e nell'ottavo anno di regno insieme a lui di Romano
suo figlio, santissimi nostri imperatori, nel mese di giugno, nell'undicesima
indizione. Cinnamo figlio del fu (manca il patronimico), nativo della
località di Noa vicino a quella di Lamula, avendo intenzione di vendere
di sua volontà i suoi beni, subito alla presenza di Sifando candidato
spatario imperiale e giudice e di altri sottoscritti nobili uomini,
con questo atto di vendita venderà a Grusafo figlio di Leocaro Chierico
nativo della città di Bari tutti i beni che possiede nella sunnominata
località di Noa e nelle sue adiacenze, toccatigli in sorte, vale a
dire tutti quei (beni) che gli sono pervenuti dal suddetto suo genitore,
o per successione o per donazione o in qualsiasi altro modo ad eccezione
di una vigna e una corte che non venderà affatto. Nella predetta località
di Noa nonché nelle sue adiacenze possiede corti con vigne ed orti,
terreni con piscine, pozzi e pantani, campi coltivati, boschi, uliveti,
alberi da frutto innestati e selvatici, comprese le vie e gli accessi
propri e i diversi confini lapidei. Questi beni egli venderà integralmente
né riserverà alcunchè per sé né per chiunque altro né per il Morgincaput
(= legittima) spettante a sua moglie. Cinnamo a conferma di questa
vendita riceverà dal suddetto acquirente Grusafo la somma pattuita
di tre solidi castantini in oro, di modo che da ora e per sempre l'acquirente
ed i suoi eredi possano avere i beni venduti e possederli a pieno
titolo e possano disporre come vogliano senza alcun divieto da parte
di chicchessia. Il Cinnamo promette a Grusafo e suoi eredi di non
rivenderli ad altri; nel caso in cui egli e i suoi eredi non rispetteranno
ciò o se chiederanno per qualsiasi ragione la retrocessione dei beni
venduti, tale richiesta innanzitutto non varrà, e pagheranno il doppio
del prezzo suddetto e rifonderanno, dopo apposita valutazione, tutte
le mìgliorie che saranno apportate ai detti beni. Cinnamo incarica
come Mallevadore suo fratello Bono, nativo di Noa, affinché Grusafo
ed i suoi eredi siano garantiti riguardo alla suddetta vendita. Se
Rigale, sua moglie, e quelli sotto la cui tutela essa è e cercheranno
in seguito di prendere o togliere qualcosa all'acquirente per il suo
Morgincaput e quindi intentare un processo, e se il venditore ed i
suoi eredi non interverranno nei modi già detti, Cinnamo ed i suoi
eredi si obbligano a pagare al compratore una ammenda di dieci solidi
costantini, e stabiliscono di difenderli in quanto lo stesso mediatore
ha concesso all'acquirente la licenza di pignorarlo anche in altri
suoi legittimi beni. E sia questo atto di compravendita comunque valido
per sempre. Gerolimo suddiacono e notaio fu incaricato di scriverlo
nella città di Bari.
Firma di Sifando Spatario imperiale e giudice.
Firma di Basilio candidato Spatario imperiale e domestico,
Firma di Leo, testimone».
Note
[11]
Cfr. la nota n° 2 di questo stesso capitolo.
[12]
Il ROPPO dice « Noia dunque esistente nel 952 ed è denominato
nel predetto documento loco Noa, cioè piccola terra abitata e se ne
identifica la località propinque loco Lamule. Infatti Noicàttaro siede
su un altopiano, che s'affaccia al vallone alluvionale detto Lama
sulla via di Capurso. [...] Era così piccolo "il luogo di Noia" nell'anno
952 che il rozzo curiale che costruisce l'atto notarile sente la necessità
di subito identificare il loco de Noa con l'aggiunta che quel loco
è propinque all'altro loco lamula». (Cfr.V. ROPPO, op. cit.,
p. 199).
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